Dal 14 giugno 2025 entra ufficialmente in vigore la seconda fase del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Un cambiamento significativo che coinvolgerà molte imprese del territorio, chiamate ad adeguarsi a nuove modalità digitali di gestione e registrazione dei rifiuti.
Essere in regola non è più un’opzione ma una necessità: non conformarsi può comportare sanzioni fino a 30.000 euro, oltre a complicazioni nella gestione aziendale quotidiana.
Ecco perché la CNA è pronta a supportare le imprese in ogni fase di questo passaggio: con competenza e concretezza, il nostro servizio Ambiente è a disposizione per verificare se la tua attività è coinvolta, aiutarti a completare correttamente l’iscrizione alla piattaforma RENTRI, e soprattutto offrirti assistenza continua nella gestione digitale dei registri e nella formazione del personale.
Chi non ha tempo o risorse da dedicare a questi adempimenti potrà anche affidare direttamente alla CNA la compilazione delle registrazioni, evitando così errori e sanzioni.
Agire ora conviene: non solo per evitare multe, ma anche per organizzare al meglio le attività aziendali e trasformare un obbligo in un’opportunità di maggiore efficienza. Adeguarsi in tempo significa risparmiare energie, lavorare con serenità e tutelare il proprio business.
Invitiamo tutte le imprese a contattare subito la CNA di Macerata o la sede CNA più vicina per una consulenza personalizzata: i nostri esperti sono pronti a guidarti passo dopo passo, con un’assistenza concreta e su misura.
Chi deve iscriversi al RENTRI
- Imprese e enti che trattano rifiuti – cioè impianti di smaltimento, recupero, ecc.
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi – tutte le imprese/enti che generano rifiuti pericolosi.
- Enti e imprese che raccolgono, trasportano o commerciano rifiuti pericolosi – a titolo professionale.
- Commercianti/intermediari (con o senza detenzione) di rifiuti pericolosi.
- Consorzi per il recupero/riciclo di specifiche tipologie di rifiuti.
- Produttori di rifiuti non pericolosi che rientrano all’art. 184, comma 3, lett. c), d), g) – cioè aziende con > 10 dipendenti impegnate in attività industriali, artigianali, depurazione, reti fognarie.
Codici ATECO esplicitamente citati
Alcune attività rientrano a prescindere dal numero di dipendenti se producono rifiuti pericolosi – in particolare:
- 96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
- 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza
- 96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure
- 96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing
Chi non è obbligato (ma può iscriversi volontariamente)
- Imprese con ≤10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi, anche nei settori industriale, artigianale, costruzioni, servizi
- Imprenditori agricoli non organizzati in impresa con fatturato < 8 000 € o senza rifiuti pericolosi
- Professionisti (medici, dentisti, veterinari) non strutturati come imprese, se producono solo rifiuti non pericolosi